sabato 4 settembre 2010   
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Terre e rocce da scavo, produzione e riutilizzo Riduci

Le terre e rocce da scavo, prima in base al D.Lgs 22/97 ed ora secondo il D.Lgs 152/2006, sono considerate un rifiuto speciale salvo eccezioni. L'art. 186 del D.Lgs 152/2006, infatti, permette la gestione di terre e rocce da scavo al di fuori del regime dei rifiuti in presenza di particolari condizioni.

Le condizioni obbligatorie e contestuali per cui è possibile la gestione al di fuori del regime dei rifiuti sono:

  • la gestione avviene all'interno di un progetto sottoposto a VIA o comunque autorizzato dall'autorità competente
  • il materiale scavato viene riutilizzato senza trasformazioni preliminari
  • le concentrazioni di inquinanti eventualmente presenti risultano sempre inferiori ai valori massimi previsti per le aree commerciali e industriali, riportati in colonna B dell'allegato 1 al DM 471/99 e comunque compatibili con il sito di riutilizzo
  • sia disponibile il parere positivo espresso da ARPA
  • il materiale prodotto sia sempre rintracciabile.

La gestione può avvenire in un unico progetto/processo di produzione ed utilizzo così come su progetti/processi diversi ed il processo di produzione e riutilizzo non deve necessariamente essere contemporaneo.

La richiesta del parere ARPA non è obbligatoria all'atto della presentazione della documentazione per l'autorizzazione amministrativa del progetto/processo, ma è necessario acquisire l'autorizzazione per l'impiego dei materiali prima dell'inizio dello scavo.

Nel caso di utilizzo non contestuale alla produzione, devono essere definite le caratteristiche del sito di deposito ai fini della tutela ambientale, deposito che non deve protrarsi per più di sei mesi, salvo proroga. Qualora il materiale non venga riutilizzato, anche se non contaminato, dovrà essere smaltito come rifiuto.

Relativamente all'idoneità ambientale del materiale, in funzione del riutilizzo, se proviene da aree verdi, boschive, agricole o residenziali, senza evidenze di un possibile pregresso inquinamento, la caratterizzazione non è strettamente necessaria.

La documentazione necessaria per il rilascio del parere ARPA dovrà essere presentata all'amministrazione competente, alle altre amministrazioni coinvolte e all'ARPA. Il parere rilasciato ha validità esclusivamente sul progetto e sulla documentazione presentata.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 186, deve essere "allegata una dichiarazione del soggetto che esegue i lavori ovvero del committente, resa ai sensi dell'articolo 47 (del Decreto del Presidente della Repubblica 29 Dicembre 2000, n. 445), nella quale si attesta che nell'esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, come autorizzata dall'autorità competente, ove ciò sia espressamente previsto, e che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione" e anche la fotocopia di un documento di identità di chi ha reso la dichiarazione.

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