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 Sicurezza, pronto il Testo unico Riduci

 

27/02/2008  

I sottosegretari Montagnino e Patta hanno definito la delega che dovrebbe ricevere il primo si` la settimana prossima 

Tocchera` ai comitati regionali programmare e coordinare le forze ispettive
 
Sara` un Consiglio dei ministri straordinario la prossima settimana a dare il via libera al testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. I sottosegretari al Lavoro Antonio Montagnino e alla Salute Gian Paolo Patta, insieme ai tecnici dei due ministeri, hanno limato fino a sera il Titolo I della nuova «626» dopo gli ultimi incontri con le parti sociali.
Nonostante le richieste del mondo politico, quindi, non e` stato possibile presentare oggi il testo a Palazzo Chigi. Con ogni probabilita` il decreto sara` esaminato nel pre-consiglio di venerdi` per poi essere messo all`ordine del giorno di un Cdm convocato ad hoc per mercoledi` o giovedi` della prossima settimana. In tempo utile per poter aggiungere alla parte generale gli altri titoli relativi alle parti speciali della legge delega 123/07.
«Riteniamo di aver compiuto un buon lavoro - hanno dichiarato Montagnino e Patta - nell`interesse del Paese e valorizzando l`intesa con le Regioni e il confronto con le parti sociali. E` un provvedimento che riordina e innova la normativa esistente in materia creando efficaci strumenti di prevenzione e di tutela dei lavoratori, ma anche misure di semplificazione degli adempimenti per le imprese, aiutando le piccole aziende a mettersi in regola e premiando quelle virtuose».
La palla passera` poi al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni per i pareri di conformita`. Solo se al provvedimento sara` riconosciuta una corsia preferenziale sara` possibile il varo delle nuove regole sulla sicurezza prima della chiusura della legislatura.
Le disposizioni che il Governo si appresta a licenziare in parte recepiscono adempimenti e modalita` di esecuzione gia` previsti, in parte creano nuovi obblighi o ne vengono precisati meglio i contenuti.
L`attivita` di vigilanza continua a essere svolta dagli organi che hanno operato fino a oggi, secondo le rispettive competenze, con la novita` pero` che essi dovranno operare secondo criteri di programmazione e di coordinamento stabiliti dai Comitati regionali. L`attivita` di vigilanza delle Asl sara` autofinanziata mediante la costituzione di un fondo attivato da un capitolo regionale cui affluiranno le sanzioni comminate dai funzionari.
Dovrebbero essere confermate le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza, regolamentate dall`articolo 36 bis del Dl 223/06 ed esteso a tutti i settori e alla materia della sicurezza dall`articolo della legge 123. Il provvedimento di sospensione avrebbe dovuto trovare applicazione in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del ministero del Lavoro, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema stabilisce che, in attesa del decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che comportano la sospensione dell`attivita` imprenditoriale sono quelle indicate nell`allegato al Dm 24 ottobre 2007 (in «Gazzetta Ufficiale» 279 del 30 novembre 2007), in materia di Documento unico di regolarita` contributiva (Durc). In particolare, e` prevista la sospensione del rilascio del Durc per un periodo non inferiore a un anno. Cio` vale anche nell`ambito dei cantieri edili.
Notevoli modifiche si rilevano nel sistema sanzionatorio. A differenza di quanto previsto dal decreto legislativo 626/1994, il nuovo Testo unico prevede a carico del datore di lavoro l`arresto da sei a 12 mesi o l`ammenda da 5 a 15mila euro Qualora non sia effettuata la valutazione del rischio ovvero non sia nominato il responsabile del servizio di protezione e prevenzione. Si tratta di obblighi che il datore di lavoro non puo` delegare.
E previsto invece l`arresto, da sei mesi a due anni, qualora queste violazioni riguardino aziende particolarmente a rischio (gia` individuate dall`articolo 8, comma 5 del decreto 626), nonche` le aziende ove sono previsti rischi chimici, biologici, per atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni, connessi all`esposizione all`amianto, e le imprese edili. Cio` comporta l`impossibilita` per il contravventore di avvalersi dei benefici previsti a seguito della prescrizione obbligatoria.
Mentre e` fissato un forte aumento delle contravvenzioni a carico dei progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori, che possono giungere all`arresto da quattro a sei mesi o all`ammenda fino a 60mila euro, per il medico competente e` previsto in alcuni casi l`arresto fino a tre mesi o l`ammenda fino a 5mila euro.
Il Testo unico prevede infine una clausola di ``favore`` mediante la riduzione della sanzione a un terzo nel caso in cui l`adeguamento alla normativa di sicurezza sia avvenuto in conformita` alla risposta di un interpello, ovvero siano state adottate norme delle ``buone prassi``.

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